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Con l’entrata in vigore delle disposizioni recate dai commi 616 e 617 della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) sono state modificate le modalità operative dei controlli presso le istituzioni scolastiche. Di seguito si riporta il testo delle disposizioni:

"616. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, già nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44."